Sicurezza sul lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel nostro paese la salute dei lavoratori e delle lavoratrici è tutelata: numerosi articoli di legge specificano gli obblighi dei datori di lavoro in materia di protezione della salute. Ma è un po' difficile avere una visione d'assieme sull'argomento, poiché i diversi articoli si trovano disseminati all'interno di parecchie leggi. Inoltre, la salute è concepita come una questione privata che dipende in parte dal comportamento dell'individuo e in parte dalla fatalità; e spesso non è nemmeno al primo posto fra le preoccupazioni delle commissioni d'azienda o dei sindacati.

Le statistiche mostrano che il rischio di mortalità e di invalidità varia enormemente a seconda del tipo di attività lavorativa svolta. Le medesime statistiche mettono in evidenza anche un peggioramento generale delle condizioni di lavoro a causa della "flessibilizzazione" degli orari, dell'aumento dei ritmi e delle ore straordinarie; insomma, a causa delle esigenze crescenti a cui sono sottoposti i lavoratori e le lavoratrici.

Il documento di base per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro è ancora il DPR 547/55, ma va integrato ed aggiornato con il più recente DL 626/94.

Secondo il quadro normativo vigente, nelle attività lavorative di ogni tipo subentrano fattori di rischio imprevisti, imprevedibili o strettamente legati al processo produttivo, dai quali possono derivare danni per la salute dei lavoratori dipendenti. Al fine di ridurre la potenzialità dannosa di tali fattori nel corso degli anni lo Stato ha promulgato leggi inerenti la salvaguardia dei lavoratori dipendenti nell'ambito del luogo di lavoro.

Queste leggi hanno posto dei limiti ben precisi su ciò che si poteva fare e non si poteva fare e sulle cautele da applicare durante i processi produttivi, ottenendo una efficacia prevenzione nelle strutture lavorative di primo piano, ma risultati più scadenti nell'ambito delle piccole imprese o per motivi di economia, derivanti dal maggior costo di produzione nel rispetto delle regole, o più semplicemente per ignoranza dei tecnici e degli operatori.

L'evoluzione finale della norma di prevenzione infortuni è scaturita nel DL 626/94 che oltre ad introdurre nuove definizioni di rischio derivanti dall'evoluzione tecnologica, sancisce alcuni obblighi quali il monitoraggio del rischio effettivo presente nelle varie unità produttive e l'obbligo di informare e formare i dipendenti in essa operanti in maniera da poter affrontare in maniera consapevole le procedure di produzione o di emergenza, ponendo l'accento sulla consapevolezza del grado di sicurezza dell'attività riducendo così le omissioni colpose rispetto le norme di prevenzione per eccessiva faciloneria.

Premesso questo specifichiamo che l'attuazione della prevenzione non si limita alla semplice applicazione del suddetto decreto, ma all'osservanza di tutta la normativa di prevenzione ed igiene precedentemente promulgata (DPR 547/55, DPR303/56 l, DPR 524/80, 277/90, ecc.) di cui il DL 626/94 diventa in via primaria strumento di monitoraggio attraverso il " Documento di valutazione dei rischi " che per gli obblighi sanciti all'art. 4 il datore di lavoro deve redigere.

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